Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 settembre 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forli' Cesena. (Ordinanza n. 1022)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 225 del 26 settembre 2023).

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la 
Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. 
Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2024 – pubblicata sul sito del 
Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 
2 agosto 2024 - è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli 
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle 
province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena”.


CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla 
gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi 
edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.


QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione 
del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
• sospensione dell'intera rata e 
• sospensione della sola quota capitale.


La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto 
immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (28 agosto 2025,
salvo eventuali proroghe), come nel caso dei terreni agricoli.


Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi 
contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che 
saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento 
della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita 
sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 
2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse 
contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).


Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente 
sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto 
salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al 
pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene 
senza richiesta di garanzie aggiuntive.


CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA
Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a 
disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.


QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 10 settembre 2024