AVVISO ALLA CLIENTELA
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 27 novembre 2023 “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel
territorio dei Comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di
Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in provincia di Forlì-Cesena. (Ordinanza n. 1042).” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2023).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Si segnala altresì che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 settembre 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 231del 02 ottobre 2024 – è stato previsto che “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, sono estesi al territorio della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto colpito dagli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023”.
Si segnala inoltre che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 259 del 5 novembre 2024, è stato prorogato di ulteriori dodici mesi “lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei comuni di Brisighella in provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano, di Tredozio e della frazione di Bocconi del comune di Portico e San Benedetto in provincia di Forlì-Cesena”.
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione
del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
• sospensione dell'intera rata e
• sospensione della sola quota capitale.
La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto
immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (3 novembre 2025,
salvo eventuali ulteriori proroghe).
Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente
sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 9 novembre 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino. (Ordinanza n. 1038).” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 269 del 17 novembre
2023)
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.
Si segnala altresì che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2024 - è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento meteorologico verificatosi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del comune di Bardonecchia della città metropolitana di Torino”..
CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di
attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA
I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione
del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:
• sospensione dell'intera rata e
• sospensione della sola quota capitale.
La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto
immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (23 ottobre 2025,
salvo eventuali, ulteriori, proroghe).
Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi
contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che
saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento
della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita
sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.
Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre
2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse
contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente
sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.
La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto
salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al
pagamento della quota interessi.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene
senza richiesta di garanzie aggiuntive.
CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA
Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a
disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA
La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 05 dicembre 2024
Brescia, 09 settembre 2024